statuto associazione

Festeggiamenti per l'approvazione dello Statuto Albertino, 1848. Litografia, Torino


Statuto dell’associazione di promozione sociale “Isidora”

Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale “Isidora” che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.
L'associazione ha sede attualmente in Vicolo del Leopardo 36, 00153 Roma e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica.
La sua durata è illimitata.

Art.2 - Scopo

L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Scopo dell'associazione è in particolare:
  1. promuovere, potenziare, coordinare attività culturali, educative, artistiche, musicali, ricreative, sportive, multimediali e di turismo sociale al fine di ottenere la crescita culturale dei cittadini;
  2. ampliare la conoscenza della cultura in generale attraverso contatti tra persone, associazioni ed enti;
  3. favorire la formazione di una coscienza civica che porti ogni cittadino a sentirsi responsabile del proprio ruolo all’interno della collettività;
  4. promuovere la cittadinanza, la partecipazione, l'inclusione e la coesione sociale, la democrazia e i diritti a livello di Unione Europea e a livello internazionale;
  5. valorizzare le risorse delle persone anziane, adulte e dei bambini per favorire uno scambio di conoscenza reciproco, promuovendo la solidarietà tra generazioni;
  6. promuovere attività educative e formative informali o a carattere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigenti associativi, così come alle cittadine e ai cittadini italiani e stranieri;
  7. promuovere politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei cittadini, come parte integrante del diritto di associazione;
  8. promuovere la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale;
  9. promuovere lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
  10. favorire il pluralismo inteso come massima circolazione di tutte le idee e di tutti gli orientamenti, come spirito di tolleranza e rifiuto di ogni integralismo,
  11. promuovere una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano viste come una risorsa;
  12. promuovere il ripudio della guerra e della cultura della non-violenza;
  13. promuovere una cultura ambientale ed ecologica che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente la base di un'economia sostenibile rivolta a tutelare e valorizzare le risorse del territorio e i beni ambientali, culturali, architettonici e paesaggistici, per altresì favorire  il miglioramento della qualità della vita e del tessuto sociale;
  14. promuovere l'educazione al consumo critico;
  15. promuovere la mobilità e gli scambi dei giovani e degli anziani in Italia in Europa e nel mondo favorendo la partecipazione ai programmi dell’Unione Europea;
  16. promuovere il turismo sociale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori,
  17. promuovere lo sport in ogni sua forma come mezzo di inclusione sociale, con particolare attenzione a quegli sport legati al contatto con la natura;


Art.3 - Attività
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali:

  1. convegni, conferenze, dibattiti, seminari, eventi sportivi e non, proiezioni di film e documentarii, concerti;
  2. corsi rivolti ad associati e non associati ed istituzione di gruppi di ricerca;
  3. pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
  4. realizzazione di attività editoriali mediante la pubblicazione e la distribuzione di riviste, bollettini, CD, DVD ed ogni altro strumento idoneo alla promozione e alla diffusione dei valori con riferimento alle finalità in oggetto del presente statuto;
  5. organizzazione di visite guidate presso luoghi di rilevante interesse storico, artistico, paesaggistico e culturale;
  6. collaborazione con altre Associazioni ed organismi non profit interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto;
  7. collaborazione con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto;
  8. stipula di convenzioni e/o contratti con società. Enti, ed altre entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo sia degli associati che dell’Associazione stessa;

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale, ricreativa o sportiva e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art.4 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all’instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell’interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:
a)    morosità protrattasi per 3 mesi dal temine del versamento richiesto,
b)    gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.
Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali
Gli organi dell'associazione sono:
1)    l'assemblea dei soci,
2)    il consiglio direttivo,
3)    il presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.


Art.8 - L'assemblea
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
1)    avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o
quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
1)    elezione del Presidente,
2)    elezione del Consiglio direttivo,
3)    proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
4)    approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
5)    determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
6)    ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo,
7)    approvazione del programma annuale dell'associazione.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
1)    approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata con la maggioranza dei presenti;
2)    scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo
L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
1)    il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
2)    il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
3)    il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art.10 - Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Art.11 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 - Il Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.13 - I mezzi finanziari
L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
L’associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati,  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari,  contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.14 - Rendiconto economico finanziario
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo e può essere consultato da ogni associato.
L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

 

Art. 15 – Modifiche statuarie

Questo statuto è modificabile attraverso la convocazione dell’assemblea straordinaria con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

 

Art.16 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

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